L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015, ha provveduto a istituire il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè ‘6857‘, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145‘.
Il codice deve inserito nella sezione ‘Erario‘ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati‘ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati‘. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Dunque, dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145-2013 e aggiornato dalla Legge di stabilità 2015.
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